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Oggetto: D.lgs. n. 116 2020 Art. 219, comma 5 – Marcatura imballaggi

Riteniamo utile aggiornarVi sulla nostra posizione in merito alla Disposizione di legge in oggetto, che recependo le Direttive UE 2018/851 e 2018/852, modifica il comma 5 dell’art. 219 del D.lgs. n. 152/2006 in tema di gestione dei rifiuti di imballaggio. Scaricabile anche dal seguente link: Marcatura-Imballaggi-per-smaltimento.pdf

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione UE, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali d’imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Di seguito i punti fondamentali:

• L’obbligo della corretta etichettatura ricade sul produttore d’imballaggi.
• L’identificazione dei materiali d’imballaggio, non prevede i materiali autoadesivi (materiali composti in quanto costituiti da un frontale in carta o plastica più uno strato di adesivo).
• Ai fini dell’identificazione del materiale di imballaggio, sugli imballi composti va applicata la codifica prevista all’Allegato VII della Decisione 97/129/CE solo laddove il materiale di imballaggio secondario superi il 5% del peso totale dell’imballaggio; in caso contrario, non si utilizzerà la codifica prevista dall’Allegato VII ma quella degli imballaggi monomateriali in funzione del materiale prevalente in peso.
• Sulla base delle regolamentazioni in essere, non disponiamo di regole certe e chiare sulla simbologia da proporvi a supporto della corretta identificazione del vostro imballaggio.
• In virtù delle evidenti incertezze e criticità nell’attuazione del Decreto legislativo in oggetto, tante associazioni di categoria, tra cui Assografici e Confindustria insieme a CONAI, si sono attivate nel sollecitare chiarimenti al Ministero dell’Ambiente, per consentire la corretta applicazione della legge.

Tuttavia, al fine di dare un supporto concreto ai nostri clienti per la miglior identificazione del proprio imballaggio, sulla base della numerazione e delle abbreviazioni del sistema di identificazione riportati nella Decisione 97/129/CE e nelle Linee Guida CONAI, proponiamo quanto segue:
• Nel caso consideriate l’etichetta autoadesiva come monomateriale (in questo caso viene trascurato l’adesivo): utilizzare a seconda del materiale base del frontale (Carta o Film), i codici seguenti:

MATERIALE ABBREVIAZIONE-NUMERAZIONE
CARTA PAP22
FILM:
Polietilentereftalato
Polietilene ad alta densità
Cloruro di polivinile
Polietilene a bassa densità
Polipropilene

PET 1
HDPE 2
PVC 3
LDPE 4
PP 5


• Nel caso consideriate l’etichetta autoadesiva come "composita": frontale + adesivo, suggeriamo:

MATERIALE ABBREVIAZIONE-NUMERAZIONE
Frontale in carta (Carta/plastica, dove l’adesivo viene considerato la parte “plastica”). C/PAP 81*
Frontale in Film (film/adesivo) La Decisione 97/129/CE non prevede nessuna abbreviazione e/o numerazione assimilabile al materiale composito che possa essere suggerita.
*consigliamo questo codice anche per le carte vino barrier.

Infine, la carta siliconata, gialla o bianca che sia, è considerata un rifiuto speciale e va smaltito secondo i regolamenti del vostro comune.

siliconata

In quanto alla riciclabilità, i nostri prodotti non sono riciclabili a causa del contenuto di adesivo.
Sperando di fare cosa gradita, confidiamo che queste informazioni possano esservi utili.

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICATE IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DEL VOSTRO COMUNE.
 
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